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1)     E' costituita una libera associazione denominata ASSOCIAZIONE «TRA CAPO E COLLO»
 

2)     L’Associazione ha sede in Milano, Via N. Besozzi 6, Milano ed ha durata fino al 31 trentuno dicembre 2050 duemilacinquanta.

         Il trasferimento della sede legale nel Comune di Milano potrà essere deliberato dal direttivo. 

3)     L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone:

          - di promuovere e sostenere iniziative in campo scientifico e culturale nel settore otorino laringo;

          - promuovere e organizzare studi, convegni, seminari ed altri momenti di lavoro che contribuiscano alla ricerca, formazione e diffusione nel  Campo                  scientifico e culturale con particolare riguardo al settore di applicazione otorino laringo;

      
         L’Associazione potrà inoltre:

          - curare la pubblicazione di libri e periodici e promuovere iniziative editoriali anche a mezzo di internet;

          - organizzare eventi e attività culturali e sociali quali conferenze, presentazioni di libri, dibattiti, manifestazioni, cineforum, corsi di                                                formazione rivolti sia agli operatori specializzati nel settore otorino/laringo, sia a studenti universitari, sia a pazienti e familiari dei pazienti;

          - raccogliere somme  di denaro da destinare a borse di studio per studenti e laureati meritevoli e/o bisognosi; 

          - sostenere le famiglie dei malati, promuovere azioni a favore delle famiglie, accogliere le famiglie in strutture private                                                                    o convenzionate;

          - organizzare raccolte di fondi e costituzione di fondi specifici per esigenze correlate con lo scopo e l’attività di acquisto di beni e                attrezzature              da trasferire a ospedali del terzo mondo.

Nello svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione potrà collaborare con         persone fisiche,        enti pubblici e privati in qualsiasi forma ammessa dalla legge.
Nell'ambito e in conformità al proprio scopo istituzionale la Associazione potrà svolgere direttamente od indirettamente ogni attività         consentita dalla        legge, ivi comprese le attività commerciali ed accessorie. L’Associazione potrà svolgere ogni operazione strumentale ritenuta necessaria,         utile o comunque opportuna per il raggiungimento dello scopo istituzionale e quindi ogni attività finanziaria, patrimoniale, immobiliare o                         mobiliare, ivi compresa la partecipazione ad altri enti. 
L’Associazione potrà svolgere sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge, attività finanziaria, nella misura in cui sia             strumentale al          conseguimento del suo scopo.

4)     Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

          - contributi ed elargizioni dei Soci;

          - contributi pubblici e privati alla stessa erogati a qualsiasi titolo;

          - eventuali avanzi di gestione;

          - proventi di proprie iniziative;

          - offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti testamentari;

        I redditi del patrimonio ed ogni entrata pervenuta a qualunque titolo alla Associazione che non siano destinati ad integrare il 
        patrimonio costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell’attività istituzionale della Associazione.

        L’entità del patrimonio come sopra definito si intende destinata al perseguimento dello scopo istituzionale dell’Associazione. 

5)     Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, persone giuridiche o enti che ne condividano l’ispirazione e le finalità 
        e presentino domanda di associazione al comitato direttivo.
        Il comitato direttivo delibera discrezionalmente sulle domande di associazione e in caso di rigetto non è tenuto a fornire                            motivazioni.
        I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annua la cui misura minima verrà stabilita dal comitato direttivo. Il mancato 
        versamento della quota associativa entro il termine deliberato dal comitato direttivo e portato a conoscenza dei soci comporta 
        l’esclusione dall’Associazione.

6)     L’esercizio sociale si chiude al 31 trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2015. Il Presidente 
        sottopone all'assemblea generale ordinaria dei soci per l’approvazione il rendiconto patrimoniale ed economico dell’esercizio                    predisposto dal comitato direttivo, eventualmente corredato della relazione dei revisori.

7)     Sono organi dell’Associazione:

          - l’assemblea dei soci

          - il comitato direttivo

          - il presidente

          - il collegio dei revisori dei conti, qualora sia nominato.

8)     L’assemblea dell’Associazione è formata da tutti i soci, in regola con il versamento del contributo associativo.
        Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio.
        L’assemblea dell’Associazione dovrà essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. 
        Deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un 
        decimo dei Soci.
        L’assemblea è convocata mediante avviso da spedirsi anche a mezzo di telefax o posta elettronica almeno 7 sette giorni 
        prima di quello fissato per l’assemblea al domicilio risultante dal libro soci, con indicazione del giorno, dell’ora e dell’ordine del                  giorno.
        L’assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque 
        sia il numero di soci intervenuti.
        Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
        Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della 
        maggioranza dei presenti.
        Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno tre                quarti degli associati.

9)     Il comitato direttivo dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.
        Il comitato direttivo è composto da tre a undici membri eletti dall’assemblea tra i soci.
        Il comitato ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
        Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive occasionalmente sostenute.
        Qualora venissero a mancare uno o più membri del comitato direttivo, il comitato designerà i sostituti per cooptazione. 
        I membri cooptati dureranno in carica sino alla scadenza del comitato che li ha cooptati.
        Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri l’intero comitato si intenderà decaduto e l’assemblea dovrà eleggere
        un nuovo comitato.
        Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
        Il comitato è convocato dal presidente mediante invito spedito anche a mezzo di telefax o posta elettronica almeno 7 sette giorni 
        prima dell’adunanza e contenente indicazione del giorno, dell’ora dell’adunanza e dell’ordine del giorno.
        Il comitato direttivo potrà delegare poteri a propri membri.

10)   Il comitato direttivo elegge tra i propri membri il Presidente.
        Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il comitato direttivo, 
        cura l’esecuzione degli atti deliberati. Ed inoltre egli potrà stipulare in nome e per conto dell’Associazione tutti gli atti o negozi che 
        riterrà opportuni per il conseguimento dello scopo sociale ivi compresi (a solo scopo esemplificativo) l’apertura o la chiusura di 
        conti correnti bancari. 
        In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal membro più anziano del comitato direttivo.

11)   Il comitato direttivo nominerà un Segretario. Il Segretario assisterà il Presidente nella preparazione e nell’esecuzione delle delibere 
        e curerà la tenuta e l’aggiornamento dei libri sociali.

12)  Qualora lo ritenga opportuno, l’assemblea nominerà un collegio dei revisori dei conti composto da tre a cinque membri. Il collegio            durerà in carica tre anni. I componenti del collegio saranno rieleggibili. 

13)   I Soci potranno recedere in qualunque momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente.
        I soci cessati per qualunque causa non avranno diritto alla liquidazione della loro quota, alla ripetizione delle quote e dei contributi          versati, né diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

14)   In caso di scioglimento della Associazione o di sua cessazione per qualsiasi causa il patrimonio residuo sarà devoluto a finalità di            utilità generale connesse agli scopi dell’Associazione.

15) Per quanto non previsto dal presente statuto troveranno applicazione le norme di legge vigenti.

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